IMPOSTA DI SOGGIORNO: LA SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE NON INTERESSA IL TRENTINO
L’obbligo di invio telematico del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno non è direttamente applicabile ai soggetti che gestiscono le strutture ricettive nel nostro territorio.
    Tipologia news: Scadenze varie   Fonte: Nostre elaborazioni
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Come noto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 pubblicato in GU il 12 maggio scorso è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno che i gestori di strutture ricettive devono inviare in via telematica entro il 30 giugno 2022 (termine prorogato al 30 settembre 2022), per gli anni 2020 e 2021.


UNAT si è subito allertata interpellando l’Assessorato al Turismo sulla questione: da un primo esame e dopo un confronto con il Ministero competente è emerso che in Trentino, visto che l'imposta di soggiorno ha specificità provinciale, l’obbligo di invio telematico del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno non è direttamente applicabile ai soggetti che gestiscono le strutture ricettive nel nostro territorio.


 



Si riporta di seguito il parere rilasciato dal Ministero: “Si ritiene che, in ragione dell’autonomia di cui gode la vostra provincia in virtù dell’art. 72 dello Statuto che riconosce il potere di stabilire imposte e tasse sul turismo, il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno approvato con decreto 29 aprile 2022 non è direttamente applicabile ai soggetti che gestiscono le strutture ricettive del vostro territorio. 

Di conseguenza anche gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi rientra nelle vostre prerogative statutali. Del resto, l’art. 15, comma 8, della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8, non è idoneo ad effettuare il rinvio a detto modello dichiarativo, poiché la disposizione richiama semplicemente i principi relativi alla presentazione della dichiarazione e alle sanzioni ma non il decreto del Ministro relativo all’approvazione del modello dichiarativo in argomento.” 

Stante quanto sopra precisato i soggetti che in Trentino sono tenuti alla raccolta dell’imposta di soggiorno non debbono essere assoggettati all’utilizzo di tale modulo per la dichiarazione. 

Resta ovviamente confermato tutto il tradizionale impianto dispositivo provinciale che prevede le tre comunicazioni quadrimestrali per le strutture ricettive, e la comunicazione annuale per i titolari di alloggi turistici. 

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