TRENTINO IN ZONA ROSSA
Da lunedì 15 marzo per la provincia di Trento saranno in vigore disposizioni più restrittive
 15/03/2021   Tipologia news: Normativa provinciale   Fonte: Nostre elaborazioni
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Con ordinanza del Ministero della Salute del 13 marzo 2021, il Trentino è classificato in zona rossa.

In base all’articolo 38 del DPCM 2 marzo 2021 e delle ordinanze PAT n. 66 e n. 67, a decorrere dal 15 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 sono, pertanto, applicate sul territorio provinciale le seguenti misure di contenimento:

1) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora sia necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Con l’ ordinanza n. 66,  e successiva conferma nell’ordinanza  n.67, il Presidente Fugatti ha precisato che per l’eventualità in cui trovino applicazione sul territorio provinciale le disposizioni del DPCM relative alla zona arancione o alla zona rossa, e laddove all'interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è comunque possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. Ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali.

2) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi, di cui all’art. 26, comma 2 (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

3) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub , ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad

esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche) nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Per quanto riguarda l’attività di mensa e di catering continuativo su base contrattuale si ricorda che tale servizio sostitutivo può essere reso a mezzo dei cd. buoni pasto (ovvero tramite tessera identificativa nominativa del dipendente), cosi come precisato dall’Assessore Failoni nella nota di data 16 febbraio 2021.

4) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (ovvero lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse).

Relativamente alle attività del commercio ricordiamo che l’ordinanza n.66 del presidente Fugatti dispone altresì:

a) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;

b) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

c) per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi.

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Il mancato rispetto delle disposizioni del DPCM e dell’ordinanza provinciale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

 

Documenti allegati

Dpcm 2 marzo 2021 

Ordinanza PAT n. 67 

Ordinanza PAT n. 66  

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