OLI DI OLIVA: ADEMPIMENTI: CONTENITORI ETICHETTATI, IDONEO DISPOSITIVO DI CH ISURA CON TAPPO ANTIRABBOCCO
Gli oli di oliva vergini proposti in confezione ai clienti dei pubblici esercizi, fatta eccezione per gli oli utilizzati in cucina e per la preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori correttamente etichettati, forniti di idoneo dispositivo di chiusura
 05/03/2020   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. foto di Fabio Staropoli


Dal  25 novembre 2014, gli oli di oliva vergini proposti in confezione ai clienti dei pubblici esercizi, fatta eccezione per gli oli utilizzati in cucina e per la preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori correttamente etichettati, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

Infatti con l’entrata in vigore della Legge 30 Ottobre 2014, n. 161, avente come oggetto: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis.”, le oliere messe a disposizione dei consumatori negli esercizi di somministrazione (bar, mense, ristoranti e pizzerie) dovranno obbligatoriamente essere dotate di etichette conformi alla normativa e di tappo anti rabbocco.

Pertanto, non sarà più consentito l’utilizzo di oliere anonime o di bottiglie prive del sistema di protezione, pena pesanti sanzioni.

Detto obbligo è previsto dall’articolo 18, comma 1, della L. 161/14, che ha sostituito l’articolo 7, comma 2, della legge Mongiello con il seguente testo:

"Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta".

La sanzione prevista varia da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto.

Come si vede dalla lettura della legge in parola si evince chiaramente che questa:

1. Si riferisce unicamente agli oli di oliva vergini tra cui l’olio extra vergine di oliva.

2. Introduce l’obbligatorietà della etichettatura conforme alla normativa sulla confezione e l’obbligo del tappo anti rabbocco.

3. L’obbligo di utilizzare le bottiglie provviste di tale sistema riguarda solo il momento della somministrazione (sui tavoli), e non anche in cucina.

Il legislatore con detta disposizione di legge ha voluto garantire al consumatore la certezza che l'olio che consuma al tavolo è il medesimo che legge nell'etichetta. La legge, inoltre, si pone a tutela degli olivicoltori e produttori di olio giacché riduce notevolmente il rischio di trovare confezioni (alla somministrazione) del loro olio, che vengono utilizzate (traboccate) per contenere un prodotto diverso dal proprio. Tutele entrambe dirette a garantire la qualità dell’olio l’autenticità e l’origine dell'olio messo a disposizione del consumatore.

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