DECRETO LEGGE “SOSTEGNI”: APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021- “Sostegni”, prevede nuovi interventi in materia di lavoro finalizzati a fronteggiare il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
 06/03/2021   Tipologia news: Lavoro   Fonte: Nostre elaborazioni
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Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021-  “Sostegni”, prevede nuovi interventi in materia di lavoro finalizzati a fronteggiare il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Le principali misure in materia di Lavoro

Cassaintegrazione Covid 19 – proroga

Le aziende che hanno necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa potranno nuovamente richiedere la Cassa integrazione con causale “Emergenza Covid 19” senza l’applicazione del contributo addizionale.

Viene prevista la possibilità di richiedere ulteriori interventi di sostegno al reddito a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale spettante:

  • Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) 13 settimane da utilizzare nel periodo tra il 1 aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

  • Assegno ordinario e di Cassa Integrazione in deroga 28 settimane da utilizzare tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (se invece le settimane vengono utilizzate in modo consecutivo il termine sarà ad ottobre)

Le richieste devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Blocco dei licenziamenti

Viene inoltre prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 

  • 30 giugno 2021 per i lavoratori le cui imprese possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Industria e agricoltura)

  • 31 ottobre 2021 per i lavoratori le cui imprese possono fruire dell’assegno Ordinario e alla Cassa Integrazione in deroga.

Restano confermate le deroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Indennità per Lavoratori Stagionali – Atipici – Spettacolo

Per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 viene previsto una nuova indennità pari a 2400 euro, per le seguenti tipologie di lavoratori:

  • Stagionali del Turismo e degli Stabilimenti Termali;

  • In somministrazione del Turismo e degli Stabilimenti Termali;

  • Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del Turismo e degli stabilimenti termali

  • Intermittenti

  • Autonomi occasionali

  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo

  • Incaricati alle vendite a domicilio

L’indennità deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile e viene riconosciuta nel rispetto di specifiche condizioni e con determinati requisiti.

Lavoro a termine

Il Decreto prevede per tutto l’anno 2021 la deroga relativa alle causali dei contratti a tempo determinato.

Il datore di lavoro potrà rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi per una sola volta, senza indicare le causali come previsto dal D.L. n.81/2015, nel rispetto del limite massimo di 24 mesi.

NASPI

Per tutto il 2021 si potrà ottenere l’indennità di disoccupazione (NASPI) anche in assenza del requisito che prevede di aver lavorato almeno 30 giorni negli ultimi dodici mesi.

Misure a sostegno dei lavoratori fragili

Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

Viene inoltre precisato che i predetti periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento. 

Prorogata, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 


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