GREEN PASS RAFFORZATO PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE [DECRETO LEGGE N. 229 DEL 30 DICEMBRE 2021]
Super Green pass anche per feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto ….
 29/12/2021   Tipologia news: Covid-19   Fonte: Nostre elaborazioni
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Di seguito anticipiamo i contenuti più rilevanti.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Verifiche

I titolari o i gestori sono tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle suddette disposizioni.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Disciplina sanzionatoria

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia 

dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza 

violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ 

da uno a dieci giorni.



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