RISTORAZIONE AL CHIUSO, IMPIANTI DI RISALITA E SPORT: LE NUOVE REGOLE
Firmata l’ordinanza numero 73 dal presidente Fugatti
 21/05/2021   Tipologia news: Ristorazione e gastronomia   Fonte: Nostre elaborazioni
Visualizza anteprima di stampa Torna indietro



Con l’Ordinanza n. 73 del 21 maggio in tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19” il Presidente della Provincia introduce nuove disposizioni di immediata efficacia. Di seguito una sintesi delle novità più rilevanti.

 

Spostamenti per usufruire delle attività dei servizi di ristorazione e partecipare ad attività di spettacolo aperti al pubblico

1) cessa l’efficacia del punto 62) dell’ordinanza n. 71 del 26 aprile 2021 e trova applicazione quanto segue:

- in zona gialla è consentito, fino al 6 giugno 2021, lo spostamento anche oltre le ore 23,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione o di qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico, per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra il luogo in cui si è usufruito di tali servizi/attività e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 23,00); a tali fini l’attività dei servizi di ristorazione e le attività di spettacolo devono concludersi entro le ore 23,00;

- in zona gialla è consentito, a partire dal giorno 7 giugno e fino al 20 giugno 2021, lo spostamento anche oltre le ore 24,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione o di qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico, per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra il luogo in cui si è usufruito di tali servizi/attività e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 24,00); a tali fini l’attività dei servizi di ristorazione e le attività di spettacolo devono concludersi entro le ore 24,00;

2) si dà atto che a partire dal 21 giugno 2021 in zona gialla cessa l’applicazione del limite orario agli spostamenti (c.d. coprifuoco).

 

Riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo

A partire dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti di risalita dei comprensori sciistici e per il turismo estivo, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” (All. 1 alla presente ordinanza, già precedentemente allegato all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 64 del 10 febbraio 2021), così come integrate dalle disposizioni riportate nel “Verbale riunione del 19 maggio 2021”, prot. n. 368125 del 20maggio 2021, allegato parte integrante sostanziale alla presente ordinanza (All. 2).

La cessazione di efficacia del protocollo “Tavolo tecnico, impianti a fune”, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020.

 

Ristorazione d’asporto

Per coloro che usufruiscono della ristorazione d’asporto permane il divieto di consumare cibo/bevande sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio; fermo restando tale divieto, agli stessi soggetti è consentito, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, consumare il cibo/bevande d’asporto anche in luogo pubblico/aperto al pubblico; a tali fini si raccomanda di togliersi la mascherina solo per il tempo necessario al consumo del cibo/bevande e di garantire sempre il distanziamento interpersonale tra persone non conviventi;

 

Attività dei servizi di ristorazione al chiuso e all’aperto

A partire dal giorno 22 maggio 2021 e fino al 31 maggio 2021, laddove si applichino le misure previste per la zona gialla, per le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si prevede quanto segue:

a) per la ristorazione al chiuso, si applicano le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 786 del 14 maggio 2021, con la seguente modifica per quanto riguarda gli orari e le giornate di fruizione, nonché la seguente specificazione relativa agli ospiti di alberghi e altre strutture ricettive:

- deve essere rispettato il protocollo di settore “Documento Guida” di cui All’allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020, reso compatibile con le seguenti ulteriori prescrizioni;

- la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso può avvenire nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 05,00 fino ai limiti orari agli spostamenti (c.d. coprifuoco), nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 fino ai limiti orari agli spostamenti (c.d. coprifuoco);

- l’accesso ai servizi di ristorazione al chiuso è consentita, tramite prenotazione, ad un elenco di persone previamente individuate; il gestore è tenuto a mantenere l’elenco delle persone per un periodo di 14 giorni; è consigliato che tali persone appartengano allo stesso gruppo familiare e che preferibilmente provengano dalla stessa regione/provincia autonoma;

- la singola sala del locale in cui il gruppo di persone usufruisce del servizio deve essere ad esclusiva disposizione del gruppo medesimo, dunque non possono esserci ulteriori avventori; in caso di sala ampia, questa può essere opportunamente compartimentata dal punto di vista fisico per creare più ambienti separati e autonomi tra di loro anche per quanto riguarda i ricambi d’aria (in quest’ultima circostanza, è necessario altresì adottare opportune modalità di entrata ed uscita dai locali, affinché non vi sia possibilità di interferenza tra i vari gruppi);

- in merito a quanto disposto dal paragrafo precedente, si chiarisce che sulla base di un contratto formalizzato tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi o delle strutture ricettive prive di ristorante (anche in via temporanea) che si rechino presso un’attività di ristorazione, previa prenotazione da parte delle struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, sono da considerare quale gruppo unico omogeneo;

- i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri tra tavolo e tavolo; ad ogni tavolo possono essere sedute al massimo quattro persone, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);

- i clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; 

- la fruizione del servizio di ristorazione potrà avvenire in modo continuativo per un periodo massimo di 90 minuti; trascorso tale lasso di tempo, i clienti dovranno uscire dalla sala in modo ordinato, senza creare assembramenti, e potranno rientrarvi solo dopo che sia stata assicurata un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici dei tavoli e un’accurata aerazione degli ambienti, garantendo nel contempo la stessa composizione del gruppo diprima o sostituendo quest’ultimo con uno nuovo;

- rimane fermo il divieto di fare feste, restando altresì inteso che, anche in seguito allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, ci si può recare presso un’attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande al semplice fine di usufruire dei relativi servizi,ovviamente nel rispetto delle disposizioni normative e dei Protocolli di prevenzione anti-contagio attualmente vigenti per il settore della ristorazione, comprese quelle fissate dalla presente deliberazione, e con il divieto di effettuare quelle ulteriori attività collaterali che qualificano l’evento conviviale come una festa (ossia, con divieto di esibizioni musicali, di balli, di intrattenimenti di gruppo e, in genere, di tutte quelle attività, che sono propense afavorire l’aggregazione delle persone presenti);

b) per la ristorazione all’aperto continua ad applicarsi quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, fermi restando i nuovi orari del cosiddetto coprifuoco;

 

A partire dal giorno 1 giugno 2021 e fino al 14 giugno 2021, laddove si applichino le misure previste per la zona gialla, per le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si prevede quanto segue:

a) la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso può avvenire ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del punto precedente, tranne per quanto riguarda le seguenti misure: 

“la singola sala del locale in cui il gruppo di persone usufruisce del servizio deve essere ad esclusiva disposizione del gruppo medesimo, dunque non possono esserci ulteriori avventori; in caso di sala ampia, questa può essere opportunamente compartimentata dal punto di vista fisico per creare più ambienti separati e autonomi tra di loro anche per quanto riguarda i ricambi d’aria (in quest’ultima circostanza, è necessario altresì adottare opportune modalità di entrata ed uscita dai locali, affinché non vi sia possibilità di interferenza tra i vari gruppi)” e

“in merito a quanto disposto dal paragrafo precedente, si chiarisce che sulla base di un contratto formalizzato tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi o delle strutture ricettive prive di ristorante (anche in via temporanea) che si rechino presso un’attività di ristorazione, previa prenotazione da parte delle struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, sono da considerare quale gruppo unico omogeneo”;

b) per la ristorazione all’aperto continua ad applicarsi quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021, fermi restando i nuovi orari del cosiddetto coprifuoco.

A partire dal giorno 15 giugno 2021, l’esercizio dell’attività di ristorazione, sia al chiuso che all’aperto, si svolge nel rispetto del “Documento Guida” di cui all’Allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020 e secondo i limiti orari agli spostamenti eventualmente esistenti.

 

Festival dell’economia nelle giornate dal 3 al 6 giugno 2021

È consentito lo svolgimento del Festival dell’Economia (Trento 3-6 giugno 2021) nel rispetto del“Protocollo per accesso pubblico – Festival Economia Trento 3-6 giugno 2021” (All. 4 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza)

 

Effettuazione di test rapidi antigenici in farmacia

Si autorizzano le farmacie aderenti al Protocollo previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 62/01, fino al 31 dicembre 2021, e per la sola tipologia di test antigenici rapidi fatti a privati soggetti che non appartengono a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse, che non sono contatti di caso sospetto, ma vogliano sottoporsi a test in farmacia, a pagamento, per scelta personale o per attività di screening d’iniziativa privata o turistica, ad avvalersi dei farmacisti che abbiano effettuato la formazione specifica da parte di Apss, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli previsti su tutti gli altri aspetti dalle delibere GP n. 1750/20 e n. 1634/21.

Si dispone, altresì, che in tal caso il prezzo massimo al pubblico sarà di euro 22,00 per ogni tampone eseguito.

È in ogni caso fatta salva la possibilità, per la farmacia che riesca ad avvalersi dell’operatore sanitario non farmacista, di continuare ad erogare il servizio come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1634/21.

Si dispone inoltre che le farmacie forniscano all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, un flusso distinto di dati sul numero dei tamponi eseguiti, con segnalazione dei rispettivi esiti, nel rispetto delle indicazioni tecnico-scientifiche specifiche provinciali e nazionali; 

 

Disposizioni finali

Le disposizioni della presente ordinanza sono immediatamente efficaci dal 21 maggio e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo i diversi termini indicati; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

Per quanto riguarda tutte quelle attività economiche/produttive/sociali non espressamente disciplinate ai sensi dei provvedimenti provinciali, si rinvia alle previsioni contenute nei provvedimenti nazionali.

Laddove sul territorio provinciale trovino applicazione le disposizioni previste dalla normativa nazionale per la c.d. zona bianca, le misure riportate nella presente ordinanza trovano applicazione qualora coerenti con le stesse.

 

Qui l'ordinanza

Protocollo Festival dell'Economia

Linee Guida impianti risalita

Confcommercio
UNAT- Unione Albergatori, aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino UNIONE
Telefono: +39 0461 880111 - Fax:+39 0461 880300 - P.IVA 02097330225 - CF 96007290222
38121 Trento - c/o UCTS Via Solteri, n.78 - Italia - Scrivici