DECRETO CURA ITALIA, LE NOVITÀ IN AMBITO FISCALE
Il decreto legge Cura Italia da poco pubblicato sulla gazzetta ufficiale come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa, contiene le misure ritenute urgenti per il mese di marzo 2020. Il decreto rappresenta soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus”, a questo decreto ne seguirà un altro nel mese di aprile.

 

Il decreto legge Cura Italia da poco pubblicato sulla gazzetta ufficiale come chiarito dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nell’ambito della conferenza stampa, contiene le misure ritenute urgenti per il mese di marzo 2020. Il decreto rappresenta soltanto una prima risposta alla crisi “Coronavirus”, a questo decreto ne seguirà un altro nel mese di aprile.

1) PROROGA TERMINI DEI VERSAMENTI “SCADUTI” IL 16 MARZO 2020

A) PROROGA “SOGGETTIVA”

Il decreto legge prevede una proroga dei versamenti scaduti il 16 marzo 2020  relativi ai versamenti:

·   delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati artt. 23/24 del DPR n. 600/73;

·   dei  contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL);

·   IVA.

Ripresa versamenti: i versamenti sopra indicati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La proroga interessa  le seguenti  categorie di imprese (senza limiti dimensionali).

·   imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;

·   federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

·   soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

·   soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

·   soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

·   soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

·   soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

·   soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi  di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

·   soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

·   aziende termali di cui alla Legge  n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;

·   soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

·   soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

·   soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

·   soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

·   soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

·   soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

·   ONLUS di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, Associazione di promozione sociale iscritte negli appositi registri che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 117/2017.

N.B.:  per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno2020.

B) PROROGA PER CONTRIBUENTI “MINORI”

Per le imprese e professionisti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, diversi da quelli sopra individuati, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

- all’IVA;

- alle ritenute alla fonte ai sensi artt. 23 e 24, del DPR n. 600/73 (lavoro dipendente/assimilato) e trattenute relative alle addizionali regionali/comunali IRPEF;

-  ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

Ripresa versamenti: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

C) PROROGA “ GENERALIZZATA”

Per i soggetti che non possono avvalersi della proroga al 31 maggio 2020, i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo 2020, possono essere effettuati entro venerdì 20 marzo 2020.

2) SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, diversi  dai versamenti o dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute addizionali regionali/comunali. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

3) NEGOZI IN AFFITTO - CREDITO D'IMPOSTA

E’ previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese che esercitano l’attività in immobili  detenuti in locazione. Il bonus fiscale è pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020. Il credito d’imposta spetta solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

Si evidenzia che tale  credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

4) SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - CREDITO D'IMPOSTA

Per il periodo d’imposta 2020, alle imprese e professionisti è riconosciuto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti. Tale bonus fiscale è pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Si deve attendere apposito decreto che darà attuazione al bonus.

5) DONAZIONI  EMERGENZA COVID-19

A) Persone fisiche ed enti non commerciali: per favorire le erogazioni liberali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

B)  Donazione da imprese:  tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le  erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento al soggetto beneficiario.

7) PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM

È riconosciuta un’indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall’Inps, previa domanda da inoltrare all’INPS.

N.B.: siamo in attesa che l’INPS definisca tempistiche e modalità di presentazione della domanda.

8) LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI “AGO” (ARTIGIANI E COMMERCIANTI)

A favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, fra i quali rientrano anche artigiani e commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda da  inoltrare all’ente.

N.B.: siamo in attesa che l’INPS definisca tempistiche e modalità di presentazione della domanda.

 

 

Le misure in ambito fiscale: la nota della Agenzia delle Entrate
*
file pdf Le misure fiscali del Decreto CuraItalia 
Le misure fiscali del Decreto CuraItalia | Documento redatto dalla Agenzia delle entrate
 
Confcommercio
UNAT- Unione Albergatori, aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino UNIONE
Telefono: +39 0461 880111 - Fax:+39 0461 880300 - P.IVA 02097330225 - CF 96007290222
38121 Trento - c/o UCTS Via Solteri, n.78 - Italia - Scrivici