Decreto legge Cura Italia del 17 marzo 2020 Novità per le imprese del terziario
Sono quattro i fronti principali su cui interviene il Decreto Legge 17 marzo 2020 e riguardano il l finanziamento per il potenziamento del Sistema sanitario, il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, il supporto al credito e laa sospensione degli obblighi di versamento per tributi …

Sono quattro i fronti principali su cui interviene il Decreto Legge 17 marzo 2020 e riguardano:

1.- il l finanziamento per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

2.- il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

3.- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

4.- la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché degli altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro.


Di seguito i principali interventi per imprese e gli addetti del terziario

Sospensione dei versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art.61)

Per il settore turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse, è disposta la sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti che scadono nel periodo compreso tra 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020 (art. 62)

Per i soggetti esercenti attività di impresa  aventi sede legale o operativa sul territorio dello stato, con ricavi non superiori a due milioni di euro, sono sospesi i sotto riportati versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020:

 

-                     relativi alla ritenuta alla fonte operate in qualità sostituti di imposta

-                     relativi all’imposta sul valore aggiunto;

-                     relativi ai contributi previdenziali

 

Cassa integrazione e Fondo Integrazione salariale (Art. 22)

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro, ammessi alla cassa integrazione ordinaria, che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID 19, possono chiedere la cassa integrazione ordinaria per un periodo massimo di 9 settimane, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. La domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.

Tale possibilità viene estesa anche alle aziende che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria, ai datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.

 

I Fondi di Solidarietà del Trentino e dell’Alto Adige garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario ai datori di lavoro iscritti, che presenteranno la domanda utilizzando la causale “emergenza COVID 19” entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, per un periodo massimo di 9 settimane per i periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che mediamente occupano più di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID 19 possono presentare richiesta di accesso all’assegno ordinario utilizzando la causale “emergenza COVID 19” alle stesse condizioni sopra indicate.

 

Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (compresi quelli che occupano meno di cinque dipendenti) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province Autonome, per quanto riguarda la Provincia di Trento e quella di Bolzano le risorse finanziarie verranno trasferite ai relativi Fondi di solidarietà bilaterali che autorizzeranno le prestazioni.

 

Si resta in attesa delle indicazioni operative che dovranno essere pubblicate dall’INPS, mentre per la Cassa integrazione in deroga sarà la Provincia Autonoma di Trento che darà le istruzioni per la presentazione delle domande.

Indennità  per i lavoratori autonomi (art. 28)

È riconosciuto una indennità di 600 euro, per il mese di marzo, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea molto ampia di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, commercianti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

E’ istituito (art. 44) un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro, come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi, compresi i professionisti iscritti agli ordini. Anche in questo caso occorrerà aspettare le circolari esplicative per capire come fruirne. 

 

Credito di imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.   Il decreto sembrerebbe fissare il bonus solo per gli immobili rientranti nella categoria castale C1 (negozi e botteghe).   

 

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (Art.56)

a)                  Le aperture di credito a revoca e i prestiti a fronte di anticipi  (esistenti alla data del 29 febbraio 2020), non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b)                 I prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, sono prorogati alle medesime condizioni, fino al 30 settembre 2020;

c)                  Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale,  il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Sono inoltre previste misure di tutela per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti (che non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020) e per i prestiti non rateali (la cui scadenza viene prorogata fino al 30 settembre 2020).

La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto non sono segnalate all’intermediario finanziario in una delle situazioni che si qualificano il credito come deteriorato.

 

Fondo Centrale di garanzia (art. 49)

Per un periodo di nove mesi, sono previste deroghe alle norme che regolano l’erogazione delle garanzie  viene concessa

La gratuità della garanzia del Fondo

L’ammissibilità alla garanzia  di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda ulteriore credito in misura pari almeno al 10 % dell’importo residuo;

fissazione dell’importo massimo a 1,5 milioni di euro,  con garanzia all’80%, elevabile al 90% per gli interventi di riassicurazione.

Per consentire alle piccole e medie imprese che hanno saturato il plafond di ottenere l’intervento del Fondo viene aumentato a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito.


Altre misure

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Contratti di soggiorno - rimborsi a mezzo voucher ( art. 88)

Qualora un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l’impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, la struttura ricettiva ha facoltà di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Rinvio di scadenze e adempimenti in materia di rifiuti (art. 113)

Sono prorogati al 30 giugno 2020: 

- il termine per la presentazione della dichiarazione annuale rifiuti - MUD 2020;

- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori da parte di produttori ed importatori;

- il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori ambientali da parte delle imprese iscritte. 

Norme in materia di svolgimento di assemblee di Società (Art. 106)

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 secondo comma e 2478 bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie , l’assemblea  ordinaria di approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La norma dispone altresì modalità di votazione per le società di capitali, anche in deroga alle disposizioni statutarie, elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (Art. 34)

Dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020 sono sospesi di diritto i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.

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