GREEN PASS: LE REGOLE PER IL LAVORO E LE PROCEDURE DA SEGUIRE | FAC SIMILE E DOCUMENTI UTILI
In particolare le nuove disposizioni introducono a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro.
 30/11/2021   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge n.127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde (cd. “green pass”) a tutti i luoghi di lavoro ed il rafforzamento del sistema di screening. 

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse per gli operatori associati afferenti il lavoro privato.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo 

Il decreto prevede rilevanti novità circa l’impiego del green pass.

In particolare le nuove disposizioni introducono a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. Pertanto, chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta il cd. green pass.

N.B. Si ricorda che il green pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da Covid19.

* CHI INTERESSA: DIPENDENTI ED AUTONOMI

L’obbligo interessa, quindi, tutti i soggetti (dipendenti ed autonomi) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

* SOGGETTI ESENTI

Le disposizioni in commento non si applicano ai soggetti esenti dall’obbligo della campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

*  APP VERIFICA-C19
La verifica dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati della persona nei confronti di terzi e dovrà essere effettuata esclusivamente mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione verde per nessun motivo.

*  REGISTRO DEI CONTROLLI

Nella sezione documenti in fondo alla pagina potete trovare anche un fac-simile (clicca qui) del registro dei controlli. Come sotto specificato è necessario definire delle di controllo, meglio se all’atto dell’ingresso in azienda, o anche a campione in caso di aziende con un numero rilevante di dipendenti. 

* CHI NON HA IL GREEN PASS?

In base al nuovo decreto, i lavoratori che comunichino al datore di lavoro di non essere in possesso del green pass, o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque sino e non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le verifiche relative al possesso del Green Pass, spettano al datore di lavoro o ad un suo delegato, e dovranno essere effettuate, ove possibile, prioritariamente all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

* LA DURATA DEL GREEN PASS

Il decreto prevede che per le persone guarite da Covid19, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (attualmente era dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

* COSTO DEI TAMPONI

Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.

Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, invece, l’esecuzione dei tamponi dovrà essere gratuita.  

* ELENCO FARMACIE

Clicca qui per accedere all'elenco costantemente aggiornato delle farmacie che, in tutto il Trentino, effettuano tamponi.

* COSA ACCADE AI LAVORATORI SENZA GREEN PASS

Se, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o ne risultano privi, devono essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato.

È consigliabile comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Nell’ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica.

* COSA ACCADE AL DATORE DI LAVORO CHE NON EFFETTUA I CONTROLLI

Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021, o che non effettuerà i controlli, sarà passibile di sanzione amministrativa sino a 1.500 euro, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato.

* COME PREDISPORRE I CONTROLLI IN AZIENDA

All’imprenditore è demandato il compito di organizzare le procedure di controllo, meglio se all’atto dell’ingresso in azienda, o anche a campione in caso di aziende con un numero rilevante di dipendenti.  Qualora non provveda lui stesso ad effettuare i controlli, dovrà affidarne la delega ad altre persone con “atto formale”.

Per facilitare l’adempimento degli obblighi normativi, Servizimprese, la società di servizi del gruppo Confcommercio Trentino, ha predisposto un apposito servizio di consulenza che agli associati viene erogato ad un costo convenzionato vantaggioso.

* FORNITORI E DITTE ESTERNE

Il controllo del green pass dovrà essere effettuato anche a tutti i vostri fornitori. In fondo alla pagina puoi trovare la sezione dedicata ai cartelli dove puoi trovare un facsimile da affiggere nei luoghi destinati alla consegna delle merci. Puoi anche cliccare qui per scaricare il facsimile fornitori



* Impianto sanzionatorio

È stato esteso ai datori di lavoro il regime sanzionatorio attualmente vigente previsto dall’art. 4 del decreto legge n.19 del 2020: in caso di mancata verifica del green pass da parte dei datori di lavoro e mancata organizzazione delle modalità di verifica/controllo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 € a 1000 €.

Per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro violando l’obbligo del green pass è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 € a 1.500 € con conseguente possibilità dell’irrogazione della sanzione disciplinare prevista dai rispettivi contratti e ordinamenti.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Rimangono ferme le pene stabilite per i reati di falsità in atti che si applicano alle condotte aventi per oggetto certificazioni verdi COVID-19 in formato sia analogico che digitale. Permane, infine, l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. 

 

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In questa sezione puoi trovare le risposte aggiornata alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass in ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio.

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In questa sezione puoi trovare vari documenti utili per la gestione del Green Pass sia per i turistici che per i lavoratori.
In questa sezione puoi trovare vari documenti utili per la gestione del Green Pass sia per i turistici che per i lavoratori. In particolare sono pubblicati i facsimile per comunicare ai dipendenti le nuove norme sul Green Pass, l'eventuale nomina di uno o più lavoratori per la gestione del controllo dei Green Pass dei lavoratori, avvisi e cartelli per lavoratori e fornitori, etc.









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