D.LGS. 96/2026: DAL 7 GIUGNO 2026 NUOVE REGOLE SULLA TRASPARENZA RETRIBUTIVA E SULLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA UOMINI E DONNE
Attuazione della Direttiva (UE) 2023/970
 06/07/2026   Fonte: Fonte: nostre elaborazioni
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Dal 7 giugno 2026 è in vigore il decreto legislativo 96/2026 che recepisce la Direttiva europea 2023/970 in materia di trasparenza retributiva e parità di retribuzione tra uomini e donne.

COS'È E A CHI SI APPLICA

Il decreto mira a rendere trasparenti e verificabili eventuali differenze retributive potenzialmente discriminatorie in ragione del genere. Si applica sia al settore pubblico che a quello privato, per tutti i contratti di lavoro subordinato - a tempo determinato e indeterminato, anche part-time - comprese le posizioni dirigenziali. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente.

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

Gli obblighi sono graduati in base alla dimensione aziendale.

Tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, devono indicare negli avvisi e nei bandi la retribuzione iniziale o la relativa fascia retributiva della posizione, nonché le pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato, senza poter chiedere l'importo della retribuzione attuale o precedente. Ogni lavoratore ha inoltre il diritto di richiedere e ricevere per iscritto (non più di una volta all’anno), entro due mesi, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Le imprese con almeno 50 dipendenti devono rendere accessibili anche i criteri utilizzati per la progressione economica.

Le imprese con almeno 100 dipendenti sono soggette agli obblighi di comunicazione dei dati sul divario retributivo di genere, con scadenze graduate tra il 7 giugno 2027 e il 7 giugno 2031. La prima raccolta dei dati è prevista entro il 7 giugno 2027 per i datori con almeno 150 dipendenti ed entro il 7 giugno 2031 per quelli tra 100 e 149 dipendenti. La periodicità successiva è annuale per i datori con almeno 250 dipendenti e triennale per quelli da 100 a 249 dipendenti.

Se dalle comunicazioni emerge, in una qualsiasi categoria di lavoratori, una differenza del livello retributivo medio tra uomini e donne pari ad almeno il 5%, non giustificata da criteri oggettivi e neutri, il datore di lavoro ha sei mesi di tempo per correggere la differenza. In mancanza di correzione, scatta l'obbligo di procedere a una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei lavoratori per individuare, correggere e prevenire differenze retributive non giustificate.

Per le aziende fino a 49 dipendenti, tuttavia, sono previste modalità specifiche di raccolta ed esposizione dei dati, demandate a un successivo decreto ministeriale, con l’obiettivo di evitare l’identificazione diretta o indiretta delle condizioni economiche individuali.

UN ELEMENTO DI FAVORE PER LE IMPRESE CHE APPLICANO I CCNL

Le aziende che applicano un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative godono di una presunzione di conformità ai principi di parità e trasparenza. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare l'esistenza di discriminazioni individuali.

 

Tutte le informazioni costituiscono una sintesi dei contenuti del decreto. Si raccomanda una lettura integrale dell'allegato.
 

Allegato
D.Lgs. 96/2026
 

Prima dell’assunzione, sulla base della trasparenza retributiva, si ricorda che, qualora vi fosse la necessità di rivolgersi ad Agenzia del Lavoro/Centri per l'impiego, è necessario indicare negli avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunità di lavoro, le indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione.

INFORMAZIONI

Ufficio relazioni sindacali e lavoro (dott.ssa Arianna Bertol, tel. 0461 880 327)

 

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