LE PROVVIGIONI PERCEPITE DALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO NON SONO PIÙ ESENTATE DALLA RITENUTA ALLA FONTE.
La legge di bilancio per l’anno 2026 ha stabilito che le strutture ricettive sono tenute ad applicare la ritenuta anche alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, che erano in precedenza esplicitamente esonerate
 22/04/2026   Tipologia news: Fisco & Dichiarazioni varie   Fonte: Nostre elaborazioni
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A partire dal 1° maggio 2026, le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo non sono più esentate dalla ritenuta alla fonte. Questo significa che chi paga la provvigione (ad esempio una struttura ricettiva) deve trattenere una parte del compenso per versarla allo Stato come acconto sulle imposte dell''agenzia.

1. Aliquota ordinaria e ridotta

  • Aliquota ordinaria: La ritenuta è del 23% calcolato sul 50% della provvigione (aliquota effettiva dell''11,5%).
  • Aliquota ridotta: Se l''agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, la ritenuta si applica solo sul 20% della provvigione (aliquota effettiva del 4,6%). Vedi facsimile da utilizzare al punto 7


Le strutture ricettive, in quanto committenti che pagano provvigioni per la vendita dei propri servizi, assumono la veste di sostituti d''imposta. 

2. Calcolo e Trattenuta

All''atto del pagamento della provvigione (per pagamenti effettuati dal 1° maggio 2026), la struttura deve trattenere l''importo della ritenuta.

L’albergatore di fatto diventa sostituto d’imposta e deve quindi trattenere e versare la ritenuta sulle commissioni pagate agli intermediari. L’obbligo vale per agenzie di viaggio, tour operator, OTA (Booking, Expedia ecc.), intermediari turistici, procacciatori di affari nel turismo anche se operano occasionalmente

Attenzione: Se l''agenzia trattiene direttamente la propria provvigione dagli incassi, è l''agenzia stessa a dover versare alla struttura l''importo della ritenuta dovuta.

3. Gestione della documentazione (Soggetti non residenti)

Se la struttura paga provvigioni a portali o agenzie non residenti in Italia:

Deve verificare se il soggetto ha una stabile organizzazione in Italia.

Deve acquisire e conservare una dichiarazione in forma libera (su carta intestata del fornitore) che attesti l''assenza di stabile organizzazione in Italia per evitare contestazioni fiscali.

4. Ricezione della dichiarazione per aliquota ridotta

La struttura deve ricevere dall''agenzia la comunicazione per l''applicazione della ritenuta ridotta (4,6%). Questa dichiarazione va inviata entro 15 giorni dal verificarsi dei presupposti o dalla stipula dei contratti.

Nota bene: Se l''agenzia non invia la dichiarazione per tempo, la struttura non può restituire la maggiore ritenuta (11,5%) applicata in precedenza.

5. Versamento (Modello F24)

La struttura deve versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento.

Codice tributo: 1040.

Mese di riferimento: Se la provvigione è trattenuta direttamente dall''agenzia, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello della trattenuta.

6. Certificazione Unica (CU)

Le strutture ricettive sono obbligate a rilasciare all''agenzia la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all''Agenzia delle Entrate.

7. Fac-simile dichiarazione ai fini dell''applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni da richiedere alle agenzie che si avvalgono in via continuativa di dipendenti o terzi

Spett.le Agenzia/Tour Operator XXX

OGGETTO: Dichiarazione ai fini dell''applicazione di ritenuta ridotta su provvigioni.

La scrivente con sede partita IVA/codice fiscale _ dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, che nell''esercizio della propria attività intende avvalersi in via continuativa dell''opera di dipendenti o di terzi, e che quindi si trova nelle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d’acconto nella misura ridotta sulle provvigioni corrisposte per lo svolgimento della propria attività di intermediazione nei Vs. confronti.

Si chiede pertanto che, ai sensi di quanto previsto dall''articolo 25 bis, secondo comma, del D.P.R. n.600 del 1973 (dal 1° gennaio 2027, articolo 39, comma 2, T.U. n. 33 del 2025) e dall''articolo 1 del DM 16 aprile 1983, la ritenuta d’acconto con aliquota 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle commissioni che saranno liquidate a nostro favore nell’anno .

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate in corso d’anno.

Luogo e data Firma

8. Azioni consigliate agli hotel

  • Censire tutti gli intermediari (OTA incluse)
  • Richiedere dichiarazioni per riduzione base al 20%
  • Aggiornare il gestionale contabile
  • Adeguare i contratti con le agenzie
  • Predisporre archivio documentale per controlli fiscali

9. Alcune esemplificazioni pratiche

A.- La ritenuta si calcola su una base imponibile pari al 50% della provvigione applicando l’aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) ​

Regime ordinario

Esempio: Provvigione = €100 | Base imponibile=50%=€50 |Ritenuta=23%×50=€11,50 |Ritenuta effettiva = 11,5% della commissione

Regime ridotto (se l’agenzia ha dipendenti/collaboratori)

B.- Se l’intermediario comunica formalmente di avvalersi in modo continuativo di: dipendenti oppure collaboratori / sub‑agenti / procacciatori [vedi sopra punto 7]

la base imponibile scende al 20% ​

Provvigione = €100 |Base imponibile=20%=€20 | Ritenuta=23%×20=€4,60 Ritenuta effettiva = 4,6%

La riduzione si applica solo dopo aver ricevuto apposita dichiarazione dall’intermediario.

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