FURTO DI DATI DA ALBERGHI: UN CAMPANELLO D'ALLARME PER LA SICUREZZA E LA LEGITTIMITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Le uniche finalità legittime per cui un albergatore può chiedere il documento d'identità sono l'identificazione del cliente e la comunicazione dei dati alla Questura per la Pubblica Sicurezza | NON E’ CONSENTITO CONSERVARE UNA COPIA DEI DOCUMENTI
 19/08/2025   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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Cari soci

L'allarme lanciato dal recente furto di 70.000 documenti da strutture ricettive italiane riaccende i riflettori sulla gestione dei dati personali dei clienti. 

La notizia ha scosso il settore dell'ospitalità: un attacco informatico ha permesso agli hacker di sottrarre 70.000 documenti d'identità, con tutti i dati personali annessi, da diversi alberghi italiani. Nonostante la gravità dell'accaduto, questa vicenda ci offre l'occasione per ricordare ai nostri soci un punto cruciale, spesso trascurato:la conservazione delle copie dei documenti d'identità dei clienti non è solo una prassi scorretta, ma è espressamente vietata dalla legge, a meno di specifici adempimenti.

 

LA LEGGE PARLA CHIARO: VIETATO COPIARE I DOCUMENTI
Molti albergatori, per prassi o per "sicurezza", sono soliti fotocopiare o scannerizzare i documenti d'identità dei propri ospiti (carta d'identità, passaporto, patente). Questa abitudine è una violazione del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), Reg. UE 2016/679, e del Codice in materia di protezione dei dati personali.
La normativa stabilisce che i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR).

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DEL TULPS

Le uniche finalità legittime per cui un albergatore può chiedere il documento d'identità sono l'identificazione del cliente e la comunicazione dei dati alla Questura per la Pubblica Sicurezza, come previsto dall'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

NON E’ CONSENTITO CONSERVARE UNA COPIA DEI DOCUMENTI

Come chiarito più volte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la finalità di identificazione si esaurisce con la semplice consultazione del documento. Non è necessario, né tantomeno consentito, conservarne una copia. Questa pratica, infatti, comporta un'eccedenza di dati rispetto allo scopo, creando un database di informazioni sensibili che, come dimostrato dalla cronaca recente, può diventare un obiettivo per attacchi informatici.

SANZIONI SALATE PER CHI NON RISPETTA LA LEGGE


Le conseguenze per chi viola queste norme non sono affatto leggere. L'articolo 83 del GDPR prevede sanzioni amministrative pecuniarie che, a seconda della gravità della violazione, possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
La conservazione illegale di copie dei documenti d'identità rientra in una di queste fattispecie. A ciò si aggiungono le sanzioni del Garante in merito alla mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio (art. 32 GDPR).

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Il recente furto di dati sottolinea un'altra criticità: la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici degli alberghi. Molte strutture, pur avendo implementato sistemi di gestione alberghiera (PMS) e software per l'invio telematico alla Questura, non hanno adeguato le proprie difese informatiche.
Per questo motivo, UNAT aderente a Confcommercio Trentino ha deciso di offrire ai propri soci un servizio di verifica completamente gratuito del sistema di sicurezza della propria rete web. 

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CONT@TTI E INFO


Per ulteriori chiarimenti sulla normativa, contattate gli uffici di UNAT via mail unat@unione.tn.it Tel 0461-880431/430 oppure potete rivolgervi al nostro ufficio marketing mail spintrento@confcommerciotn.it Rif Lara Larcher 0461-880437



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