IDENTIFICAZIONE DEGLI ALLOGGIATI NELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE, IMMOBILI PER LOCAZIONE BREVE: ATTO DI INDIRIZZO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Non è possibile ospitare clienti senza documento identificativo tramite procedure di self check in
 03/12/2024   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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Il Ministero dell’Interno, rispondendo a un quesito della Questura di Roma, ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), in particolare riguardo al “self check-in”.

In ragione dei numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, e tenuto conto dell’evoluzione della difficile situazione internazionale, Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha avvertito la necessità di chiarire,  alcuni elementi applicativi delle disposizioni che regolamentano la materia in oggetto, al fine di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

Ricordiamo che vige per tutte le strutture ricettive l’obbligo di identificare i clienti tramite un documento di identità verificando che i dati corrispondano a chi soggiorna nella struttura.

I dati vanno comunicati entro le 24 ore dall’arrivo ed i dati devono poi essere trasmessi alla Questura con le consuete procedure.

Non è possibile ospitare clienti senza documento identificativo tramite procedure di self check in.

Il Ministero interviene sulle procedure relative alla registrazione degli ospiti con modalità self check in. 

Secondo la circolare ministeriale nella gestione del cosiddetto self check-in è ammessa la possibilità di raccogliere i dati prima dell'arrivo degli ospiti ma una volta che gli stessi hanno raggiunto la struttura, andrebbero richiesti i dati identificativi e controllati personalmente.

La mancata identificazione de visu, secondo la ciricolare ministeriale, non consentirebbe di escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività. Pertanto, eventuali procedure di check-in da remoto non possono ritenersi soddisfattive degli adempimenti richiesti dall’articolo 109 del TULPS.

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