CIN CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER LE STRUTTURE RICETTIVE
Va richiesto obbligatoriamente tramite portale dedicato
 03/09/2024   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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Nel dicembre scorso il Ministero del Turismo ha introdotto una nuova norma che prevede la creazione di un archivio nazionale delle strutture ricettive. L’argomento è stato oggetto di specifiche comunicazioni da parte di UNAT.

Torniamo sull’argomento a causa della sua importanza e dell’obbligatorietà di adempiere a quanto previsto. Il provvedimento ha l’obiettivo di censire le strutture turistiche e monitorare tutte le unità immobiliari date in affitto, inclusi gli appartamenti ad uso turistico. In particolare, per questi ultimi sono previsti strumenti obbligatori, come dispositivi per la rilevazione di gas combustibili, monossido di carbonio e la presenza di estintori.

Nelle intenzioni del legislatore l’obiettivo è migliorare la trasparenza nei confronti dei turisti, garantendo che le strutture presenti sul mercato siano riconosciute e certificate dall’ente pubblico. Si tratta anche di un mezzo per aiutare le autorità a identificare con certezza le strutture ricettive, combattere l’abusivismo e facilitare i controlli.

È vero che in diverse Regioni esisteva già una banca dati in materia ma non ovunque. Questa iniziativa mira a uniformare la raccolta dei dati e a coprire l’intero Paese. In Trentino, ad esempio, pur non essendo previsto un codice specifico per le strutture alberghiere ed extralberghiere, già disciplinate da leggi provinciali e presenti in elenchi pubblici, esisteva un codice di riconoscimento per gli appartamenti turistici, il CIPAT. Quest’ultimo sarà ora sostituito dal codice nazionale e tutte le strutture verranno dotate di un codice univoco nazionale.

La procedura per ottenere il codice avviene collegandosi alla piattaforma disponibile all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Il processo è iniziato mesi fa in maniera graduale, coinvolgendo le regioni un po’ alla volta, per rendere più fluidi gli accessi al portale.

Per la nostra provincia l’apertura alle richieste è avvenuta il 28 agosto e ci sono 60 giorni di tempo per completare la procedura. Sono previste sanzioni per chi non ottempera all’obbligo e anche per chi, una volta ottenuto il codice, non lo pubblicizza.

È infatti richiesto che il CIN sia utilizzato in alcune attività, come l’esposizione all’esterno della struttura e l’indicazione in tutti gli annunci online e offline dell’azienda. Questo significa che deve essere riportato sul proprio sito, su ogni materiale promozionale e su eventuali presenze in portali di terzi, come quelli di promozione e vendita (es. APT o Booking). Inoltre, al di là di questo obbligo, tour operator e portali di vendita online hanno già iniziato a richiedere il CIN alle strutture ricettive clienti, per evitare sanzioni. Ciò implica che alcune di queste piattaforme potrebbero escludere dalla vendita le strutture che non forniscono il codice.

Pertanto è consigliabile eseguire tempestivamente questa nuova procedura, senza aspettare l’ultimo giorno utile, e applicare con attenzione tutti gli obblighi di utilizzo.

UNAT è a disposizione dei soci per ulteriori approfondimenti o assistenza nella procedura di richiesta. Un’ultima raccomandazione: l’accesso (tramite SPID) al portale porta a una scheda in cui sono riassunti i dati della struttura, già forniti dalla provincia al sistema nazionale. Anche per questo la procedura in verità è molto semplice: una volta verificati i dati basta confermarli. Se però i dati non fossero del tutto corretti invitiamo a sospendere la procedura e contattare l’associazione per valutare il miglior modo di procedere.

ASSISTENZA MINISTERO DEL TURISMO

Per informazioni di carattere generale sul CIN è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:
Numero dedicato BDSR (attivo fino a venerdì 6 settembre 2024): Tel. 06.170179245

Contact Center del Ministero del turismo: 

Tel. 06.164169910E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it; urp@ministeroturismo.gov.it

ISTRUZIONI PER CHIEDERE IL CIN - SETTORE ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO - doc riservati ai soci
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file pdf Codice identificativo nazionale - lettera istruzioni strutture ricettive 
Codice identificativo nazionale - lettera istruzioni strutture ricettive - documento riservato ai soci
 
file pdf Codice identificativo nazionale - lettera istruzioni strutture ricettive extralberghiere 
Codice identificativo nazionale - lettera istruzioni strutture ricettive extralberghiere - documento riservato ai soci
 
News del 4 settembre 2024: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
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Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale (BDSR) e del portale per l'assegnazione del CIN – pubblicazione FAQ e riferimenti per assistenza.

Con riferimento alle nostre precedenti note sul tema1 , informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (parte II n.103 del 3 settembre 2024) l’avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN), in base a quanto previsto all’articolo 13-ter comma 15 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, nell’ambito delle disposizioni che disciplinano le locazioni per finalità turistiche, le locazioni brevi, le attività turistico-ricettive nonché – appunto – il  codice identificativo nazionale. 
Decorre pertanto da oggi il conteggio del termine di 60 giorni scaduto il quale – e quindi dal 2 novembre 2024 - saranno applicate le disposizioni previste nel succitato articolo 13-ter del DL 145/2023, inclusa quella – di cui al comma 6 del medesimo articolo – che prevede: 
a) per chiunque proponga o conceda in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché per i soggetti titolari di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, l’obbligo di esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato; 
b) per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ovvero della struttura turisticoricettiva alberghiera o extralberghiera. 
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