DECRETO LAVORO, LE PRINCIPALI MISURE DI INTERVENTO
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 maggio il decreto legge 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” in vigore dal 5 maggio 2023.
 04/05/2023   Tipologia news: Lavoro   Fonte: unione
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 maggio il decreto legge 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” in vigore dal 5 maggio 2023.

Di seguito le principali misure di intervento:

  • Istituzione dell’Assegno di Inclusione (ADI): Dal 1° gennaio 2024 arriva una nuova misura che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza e che sarà valida solo per le persone “non occupabili”. Tale misura è destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti – relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche – al cui interno si trovano almeno: una persona disabile oppure un minore oppure un ultra 60enne o una persona titolare di invalidità civile. Per ottenere l’ADI occorre possedere un ISEE non superiore a 9.360 euro all’anno, un reddito sotto i 6 mila euro annui (salvo eccezioni) e un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro (esclusa la prima casa, se ha un valore non superiore a 150mila euro).
  • Istituzione del supporto per la formazione e il lavoro dal 1° settembre 2023 per componenti, tra i 18 e i 59 anni, di nuclei familiari con ISEE non superiore a Euro 6.000 annui,  a sostegno quindi delle persone occupabili in situazione di povertà, privi dei requisiti per accedere all’assegno di inclusione.
  • Strumento di attivazione al lavoro (SDA): Dal 1° gennaio 2024 arriva un sussidio per gli occupabili che si trovano in povertà assoluta. Si tratta dello strumento di attivazione al lavoro (SDA) che dà diritto a un’indennità di partecipazione pari a 350 euro. È destinata agli “occupabili” (persone che hanno età compresa tra 18 e 59 anni e sono in condizioni di lavorare) inseriti in misure di politica attiva del lavoro (programma GOL), inclusi lavori socialmente utili e servizio civile. Gli occupabili devono avviare un percorso di ricerca attiva del lavoro con un Centro per l’impiego. L’assegno decade nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro ma l’obbligo di accettazione tiene conto di diversi vincoli tra cui la distanza da casa, la durata e la tipologia del contratto di lavoro (tempo indeterminato o determinato)
  • Taglio del cuneo fiscale – previsto, per il periodo dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’innalzamento dal 2 al 6 per cento, dell’esonero parziale sulla quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti con reddito fino a 35.000 euro lordi, mentre per quelli con reddito fino a 25.000 euro lordi l’esenzione è innalzata al 7% (con esclusione della tredicesima). 
  • Innalzamento a 3000 euro della soglia dei fringe benefits esenti IRPEF per dipendenti con figli per il periodo d’imposta 2023.
  • Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni. Entrano in vigore nuovi obblighi e regole di controllo più severe per garantire la sicurezza dei lavoratori. Il testo prevede, a tal fine, una serie di modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 su condizioni sanitarie, monitoraggio e formazione. Previste nuove tutele assicurative anche per il personale interno ed esterno delle scuole paritarie, degli ITS e di tutti gli istituti di formazione legalmente riconosciuti. Viene stanziato inoltre un nuovo fondo realizzato ad hoc 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, per garantire indennizzi alle famiglie di studenti morti durante la formazione.

 

 

  • Modifica della disciplina del contratto di lavoro a termine – per i contratti a tempo determinato con durata oltre i 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, vengono ammesse le seguenti causali:
    • Causali previste dai CCNL, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
    • Causali dettate da esigenze economiche - organizzative delle imprese, rintracciate dalle parti in mancanza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse presso una delle apposite commissioni;
    • Sostituzione di lavoratori assenti
  • Incentivi alle assunzioni e trasformazioni:
  • Assunzione lavoratori percettori di Assegno di Inclusione – per  i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o di apprendistato è previsto uno esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e fino al tetto massimo pari a 8000 euro. In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, viene riconosciuto per un massimo di 12 mesi un esonero del 50% entro il tetto massimo pari a 4000 euro.
    • Assunzione di Giovani – il datore di lavoro privato, in caso di nuove assunzioni di giovani, effettuate nel periodo 1 giugno fino al 31 dicembre 2023, potrà richiedere un incentivo di 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore, nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali. L’incentivo riguarda l’assunzione di: giovani under 30 anni di età – giovani che non lavorano e che non sono iscritti in percorsi di studio o di formazione (NEET) – giovani che siano inseriti nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
    • Assunzione disabili – viene previsto un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1 agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023. 
  • Ampliamento della rateizzazione per il pagamento dei debiti contributivi da 24 a 60 mesi
  • Innalzamento soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro annui per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.
  • Riduzione delle sanzioni amministrative Il Decreto (articolo 23) disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Sarà calcolata a partire da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (prima era da 10.000 a 50.000 euro). Previsto anche il pagamento dilazionato dei debiti contributivi. Il Governo aumenta il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi.
  • Proroga contratto espansione pensione anticipata. La misura, che vi illustriamo in questa guida, sarà valida con 12 mesi in più per le grandi aziende. Resta la possibilità di uscire da lavoro 5 anni prima del previsto tramite un accordo con l’azienda e prevede nuovi tempi di rilancio per le imprese con più di 1.000 dipendenti.
  • Estensione del CIGS: nuove tutele CIGS per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali. Vale solo per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione. In sostanza, il Ministero del lavoro può autorizzare, per queste realtà, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023.
  • Potenziato il fondo nuove competenze. Il Decreto lavoro incrementa il Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021 -  2027 con le risorse rivenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +, identificate in sede di programmazione.

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