PROROGA I TERMINI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
In particolare, viene previsto che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024.
 08/03/2023   Tipologia news: Antincendio   Fonte: Nostre elaborazioni
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Cari soci

 

Vi informiamo che in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe è stato introdotto un nuovo articolo (art. 12bis) che, in considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la situazione geo politica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, proroga i termini in materia di prevenzione incendi per le strutture turistico ricettive che siano in possesso di adeguati requisiti di sicurezza e che realizzino progressi nel percorso di adeguamento.

In particolare, viene previsto che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi

 

entro il 31 dicembre 2024.

 

La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia stata presentata al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

resistenza al fuoco delle strutture;

reazione al fuoco dei materiali;

compartimentazioni;

corridoi;

scale;

ascensori e montacarichi;

impianti idrici antincendio;

vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

locali adibiti a depositi.

 

Il termine relativo ai rifugi alpini viene prorogato al 31 dicembre 2023.

 

Nelle more del completo adeguamento, i titolari delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto di cui sopra dovranno:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al DM del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del DM 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al DM 2 settembre 2021.

L’articolo in esame prevede, infine, che i soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto per il personale volontario dei vigili del fuoco (articolo 8, decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati.

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