EMERGENZA COVID-19, PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali si applicano dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
 05/04/2022   Tipologia news: Covid-19   Fonte: Nostre elaborazioni
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Seguendo l’approccio di graduale uscita dalle restrizioni e tenuto conto di un più lieve quadro epidemiologico le nuove linee guida hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione.

 

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

Le disposizioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ivi compresi gli alloggi in agriturismo, le locazioni brevi, le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici e gli ostelli della gioventù).

Viene confermato che:

  • il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi
  • occorre favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online
  • l’utilizzo degli ascensori deve consentire il rispetto della distanza interpersonale
  • occorre frequentemente igienizzare tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

 

 

 

Si precisa però che:

  • non è più indicato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e della differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture
  • non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla reception ed alla cassa
  • non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno alloggiato (anche se tale obbligo era comunque assolto dalla presentazione delle schedine di ps)

 

 

RISTORAZIONE E CERIMONIE

Vengono confermati:

  • l’obbligo di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso
  • la raccomandazione di privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni
  • l’applicazione delle misure di prevenzione ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, nonché per l’attività di catering e per i banchetti, nell’ambito di cerimonie.

 

 

Non viene più menzionato l’obbligo di distanziamento all’aperto. Anche il limite di 6 persone per tavolo non sussiste più.

BUFFET

Si possono organizzare buffet, anche self service, con modalità organizzative che evitino assembramenti; i clienti devono mantenere le distanze ed utilizzare la mascherina (chirurgica o FFP2) in ogni occasione in cui non siedono al tavolo. Non è previsto l'obbligo dei guanti.


CENTRO BENESSERE / TRATTAMENTI ALLA PERSONA

Vengono confermate pressoché tutte le misure previste nelle precedenti Linee Guida:

  • privilegiare l’accesso tramite prenotazione
  • pianificare l’attività per evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita
  • favorire il pagamento elettronico
  • organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro
  • igienizzare le aree comuni, i servizi igienici, gli spogliatoi; cabine, docce, ecc.

 

 

Va però precisato che:

  • viene ridotta ad 1 metro la distanza interpersonale, se non è indossata la mascherina, nelle stanze/ambienti ad uso collettivo
  • non è più previsto il divieto di accesso ad ambienti caldo-umidi (bagno turco stufe, grotte): per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi dovrà però essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri
  • sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (sauna) devono essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno
  • non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne il consumo di alimenti negli ambienti del centro benessere.

 

CONVEGNI E CONGRESSI

Rimane confermato che il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Parimenti, va garantita la regolare igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature a disposizione di relatori e uditori.

Vengono eliminate le misure inerenti a:

 

  • confronto con le ASL per valutare il numero massimo dei partecipanti
  • mantenere un registro delle presenze per un periodo di quattordici giorni
  • l’obbligo di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla segreteria e all’accoglienza
  • consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati
  • proteggere dispositivi ed attrezzature (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser) con una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.

 

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI E OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Sono stati eliminati la maggior parte dei paragrafi delle precedenti Linee Guida. Vengono, invece, confermate, oltre ai principi generali valevoli per ogni altra attività, le disposizioni relative alle:

  • strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli) che, ove presenti, devono essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti
  • camere con posti letto destinati ad uso promiscuo ove si devono adottare specifiche misure tra cui quella di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro. Si segnala peraltro che la distanza tra i letti è diminuita (nella precedente versione era, infatti, di 2 metri).

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Rimangono vigenti i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:

  • Informazione: predisposizione di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.
Linee Guida 31 marzo 2022
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file pdf Linee guida Covid-19 31 marzo 2022 
Linee guida Covid-19 valevoli daL 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022.
 
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