ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 22 FEBBRAIO 2022 SU INGRESSI IN ITALIA
L’ingresso in Italia dal 1° marzo (e fino al 31 marzo 2022), a condizione che non insorgano sintomi da Covid19, è consentito quindi indipendentemente dal paese di provenienza ad alcune condizioni ….
 24/02/2022   Tipologia news: Covid-19   Fonte: Nostre elaborazioni
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In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica del Covid19 a livello nazionale ed internazionale, il Ministro della salute ha recentemente aggiornato con propria ordinanza del 22 febbraio 2022 le misure che interessano gli ingressi dei viaggiatori provenienti dall’estero.

Per effetto di tale provvedimento vengono meno le maggiori limitazioni finora previste per chi proviene da territori extra UE parificandone le condizioni di ingresso a quelle di chi proviene da stati dell’Unione europea.

L’ingresso in Italia dal prossimo 1° marzo (e fino al 31 marzo 2022), a condizione che non insorgano sintomi da Covid19, è consentito quindi indipendentemente dal paese di provenienza alle seguenti condizioni:

- presentazione del dPLF (digital Passenger Locator Form) al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque sia incaricato di effettuare controlli

- presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque sia incaricato di effettuare controlli di una delle seguenti certificazioni verdi Covid19: green pass base (ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o test) o altra certificazione riconosciuta come equivalente secondo i provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai vigenti Regolamenti europei (9 mesi per la vaccinazione)

Qualora non venisse presentato il green pass base (o certificazione equivalente) si deve effettuare una quarantena di cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel PLF al termine della quale è necessario sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).

Le certificazioni previste, compreso il PLF, possono essere esibite sia in formato cartaceo, sia digitale, anche attraverso la visualizzazione sul telefonino.

Non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione gli spostamenti da e per lo Stato della Città del Vaticano e da e per la Repubblica di San Marino.

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal test molecolare o antigenico.

Fermo restando l’obbligo di esibire il dPLF, e a condizione che non insorgano sintomi da Covid19, non sussiste obbligo di esibizione del green pass base per le seguenti categorie di viaggiatori:

-       equipaggi dei mezzi di trasporto

-       personale viaggiante

-       lavoratori transfrontalieri

-       studenti

-       chi transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore

-       chi rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza non superiore a 48 ore in località estere situate a non più di 60km dal luogo di residenza

-       chi entra, con mezzo privato, per permanere non oltre 48 ore in località del territorio nazionale situate a non più di 60km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione

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