EMERGENZA DA COVID-19: ECCO LE NUOVE MISURE
Il Decreto Legge n. 1/2022 introduce nuove regole per la gestione della pandemia. Obbligo di vaccinazione per gli over 50. Il calendario con tutte le scadenze
 11/01/2022   Tipologia news: Covid-19   Fonte: Nostre elaborazioni
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Con il decreto legge n. 1 del 2022, entrato in vigore il giorno 8 gennaio 2022, sono state adottate ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.

Di seguito proponiamo le novità più significative che interessano le imprese nostre associate. 

Estensione dell’obbligo vaccinale 

L’articolo 1 del nuovo decreto modifica quanto disposto dal precedente decreto legge n. 44/2021, convertito in legge 76/2021, introducendo le seguenti previsioni.

 

1) Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid19 per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n.44/2021)

Il nuovo articolo 4-quater introduce – dall’8 gennaio 2022 e fino  al 15 giugno 2022 - l’obbligo di vaccinazione per la  prevenzione dell’infezione da Covid19 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.  

 

2) Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021)

Ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass cd. “Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

È rimesso ai datori di lavoro l’obbligo di verificare - con le modalità di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto-legge n.52 del 2021 - il rispetto delle prescrizioni di cui sopra da parte dei soggetti, sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all’obbligo in oggetto, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

In base al nuovo decreto legge, fino al 31 marzo 2022, tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione) dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 

Riguardo al termine del rinnovo dei contratti con riferimento ai soli lavoratori ultracinquantenni si attendono ulteriori chiarimenti dal Ministero competente in ordine all’individuazione del termine finale nel 15 giugno 2022 anziché il 31 marzo 2022. 

 

Nel solco dei precedenti interventi normativi, la violazione delle nuove disposizioni dettate dall’articolo 4 quinquies del DL 44 del 2021, comporta l’applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni di cui all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge n.19 del 2020, con la precisazione che ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COVID-19

 

Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale (art.4-sexies, DL n.44 del 2021)

In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:

  • soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.

L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 

L’articolo 3 del decreto, modificando l’articolo 9 bis del decreto Riaperture (decreto-legge n.52 del 2021), dispone che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (cd green pass ordinario):

  • servizi alla persona, a decorrere dal 20 gennaio 2022;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con apposito DPCM, a decorre dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L’attività di verifica che l’accesso ai servizi ed attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni è effettuata dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).

 

Calendario delle prossime scadenze

 

8 gennaio 2022

Obbligo di vaccinazione Covid19 per gli over 50

N.B. dal 1° febbraio 2022 in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di €100 una tantum

 

10 gennaio 2022

Obbligo di green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per accedere a:

  • mezzi di trasporto
  • servizi di ristorazione all’aperto
  • alberghi e strutture ricettive
  • piscine palestre centri termali e parchi divertimento
  • sagre fiere e congressi
  • impianti di sci e dove si praticano sport di squadra anche all’aperto, nonché centri culturali sociali e ricreativi
  • sale gioco, sale bingo e casinò

 

20 gennaio 2022

Obbligo di green pass base (quindi anche con tampone negativo) per accedere a:

  • attività di servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici)

 

1° febbraio 2022

Obbligo di green pass base (quindi anche con tampone negativo) per accedere a:

  • Uffici pubblici
  • Banche
  • Uffici postali e finanziari
  • Attività commerciali in genere, fatta eccezione per attività indicate in apposito DPCM e necessarie a garantire esigenze essenziali e primarie

NOTA BENE - DPCM DEL 21 GENNAIO 2022

Non servirà il green pass (neanche base) invece, per accedere alle attività di commercio al dettaglio ritenute essenziali (vedi allegato), strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie, farmacie, uffici delle forze di polizia e uffici giudiziari, come disposto dal DPCM 21 gennaio 2022.

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

2.            Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

3.            Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici m eserc1z1 specializzati.

4.            Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

5.            Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

6.            Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).

15 febbraio 2022

Obbligo di green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) nei luoghi di lavoro per coloro che abbiano compiuto 50 anni




 

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