RIAPERTURE, NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE FUGATTI
La Provincia Autonoma di Trento accoglie ed integra il DL 52 del 22 aprile 2021
 27/04/2021   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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In conseguenza dell’adozione del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha adottato l’ulteriore ordinanza n. 71 in data 26 aprile 2021 che rimarrà in vigore sino al 31 luglio 2021.

Con questa ordinanza il Presidente conferma integralmente la vigenza sul territorio provinciale della normativa statale (ovvero il DPCM 2 marzo 2021 e DL n. 52 del 22 aprile 2021), con le ulteriori integrazioni e specificazioni di seguito evidenziate.

Ecco le principali disposizioni provinciali di interesse per le imprese associate.

Misure di distanziamento

Per quanto riguarda le misure di distanziamento, l’ordinanza provinciale conferma le disposizioni nazionali in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro, più precisamente:

  • l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. L’obbligo viene meno solo allorquando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

  • l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 

Somministrazione alimenti e bevande

In relazione all’attività di ristorazione, il provvedimento provinciale fa salvo quanto previsto dal DL n. 52/2021 e dall’art. 27 del DPCM 2 marzo 2021, ma con le seguenti precisazioni:

- preso atto della portata ampliativa di quanto previsto dal citato decreto-legge rispetto alla deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 18 aprile 2021, con l’ordinanza n. 71 si precisa che è consentita la ristorazione e l’attività di somministrazione di pasti e bevande all’aperto - svolta da qualsiasi esercizio e anche se effettuata dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche - sino alle ore 22.00, con servizio/consumo al tavolo anche a cena (per servizi di ristorazione deve intendersi qualsiasi attività di ristorazione e attività di somministrazione di pasti e/o bevande - fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, birrerie ed esercizi similari).

L’ordinanza precisa che si considera ambiente esterno (ovvero all’aperto) ove è possibile effettuare il servizio/consumo al tavolo, quello spazio avente almeno tre lati liberi, tra i quali può essere ricompreso anche il lato superiore in assenza di copertura.

Con l’ordinanza si consente alla clientela delle predette attività lo spostamento oltre le ore 22.00, ma ciò con l’esclusivo fine di far ritorno al proprio domicilio/abitazione/residenza e per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l’esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione (rientra tra la responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 22.00).

Con l’ordinanza n. 71 si conferma per le attività di ristorazione lo svolgimento dell’attività di asporto sino alle ore 22.00, sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ma, contrariamente a quanto disposto dalla normativa nazionale, il provvedimento provinciale consente l’asporto sino alle ore 22.00 anche per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche.

Si raccomanda che i clienti indossino la mascherina a protezione delle vie respiratorie anche durante la permanenza al tavolo, se non stanno consumando cibo o bevande.

Resta salva l’applicazione di quanto previsto dall’art 27, comma 4, del Dpcm 2 marzo 2021 per le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché l’elencazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande che restano comunque aperti previste dal comma 5 (ovvero quelli siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti).

La soprariportata disciplina prevista per i servizi di ristorazione all’aperto si applica anche a quelle attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande che si trovino all’interno dei centri e dei circoli sportivi, nel rispetto delle misure di prevenzione.

Strutture ricettive

Anche con riferimento alla attività di accoglienza e strutture ricettive, l’ordinanza n. 71 del Presidente Fugatti rinvia alla normativa nazionale, con la precisazione che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli del settore in vigore, ovvero, qualora ivi non disciplinate, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Dpcm 2 marzo 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm.

Il servizio di buffet, per quanto dispone l’ordinanza provinciale, deve essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell'area buffet.

Con riferimento ai luoghi di riparo in montagna, l’ordinanza n. 71 conferma la precedente previsione che in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta. In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, è disposto che il luogo di riparo debba accogliere gli escursionisti e assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l'esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni dei predetti decreti e dell’ordinanza provinciale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

Documenti allegati

Ordinanza n. 71 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento

 

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