RIAPERTURE, LE TAPPE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE DEL 22 APRILE 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento che, dal 26 aprile 2021, cancella alcune restrizioni a spostamenti ed attività economiche
 26/04/2021   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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In data 22.4.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 52 che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Con il decreto è stato disposto che dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le misure restrittive introdotte in data 1.4.2021, con le quali anche nei territori collocati in zona gialla si applicavano le misure stabilite per la zona arancione, e conseguentemente tornano ad essere in vigore le misure previste per i territori che si collocano in zona bianca o gialla.

Il provvedimento dispone, inoltre, la proroga dello stato di emergenza, dal 30 aprile al 31 luglio 2021 e prevede, altresì, dal 1 maggio fino al 31 luglio 2021, la proroga delle misure contenute nel DPCM del 2 marzo, che, ove non modificate, continuano a trovare applicazione (tra le quali ad esempio l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, l'igienizzazione delle mani, il distanziamento sociale, ed il cosiddetto coprifuoco dalle ore 5.00 alle ore 22.00).

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali misure del nuovo decreto.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla.

Inoltre, dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Questo tipo di spostamento è consentito anche nelle zone arancioni ma solamente all’interno dello stesso comune, con i medesimi limiti orari e numero di persone autorizzate allo spostamento. Per le zone rosse permane, invece, il divieto di spostamento verso altre abitazioni private abitate.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori della zone arancione e rossa, invece, oltre che ad essere consentiti per i già previsti motivi di lavoro, necessità e salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, sono oggi consentiti anche aii soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19, nelle quali si attesta rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo.

Le predette certificazioni hanno una diversa validità:

- quella attestante la vaccinazione ha validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale

- quella attestante la guarigione ha validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione;

- quella relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico ha validità 48 ore dalla sua esecuzione.

Con ordinanza del ministero della salute verranno stabiliti i casi nei quali i possessori delle predette certificazioni potranno spostarsi in deroga ai divieti di spostamento.
Le certificazioni verdi rilasciati in ambito europeo sono valide anche in Italia, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (ad oggi ore 5-22) e secondo le modalità previste dal DPCM del 2 marzo nonché dai protocolli e dalle linee guida vigenti.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, l’attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 fino alle ore 18, sempre con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo nonché dai protocolli e dalle linee guida in vigore.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, tornano ad essere consentiti, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori, che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza massima consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata ma, in ogni caso, non può essere superato il numero di 1000 spettatori, per gli spettacoli all'aperto, o di 500 spettatori per gli spettacoli in luoghi chiusi e per ogni singola sala. Qualora non sia possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni, gli spettacoli aperti al pubblico non possono essere svolti. 

Le predette attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti, le quali potranno anche prevedere, con riferimento a particolari eventi, l’accesso riservato solamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19.

Restano comunque sospese le attività delle sale da ballo discoteche e locali assimilati.

In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. 

Piscine, palestre

Dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto in conformità ai protocolli ed alle linee guida in vigore.

Dal 1° giugno, sempre in zona gialla ed in conformità ai protocolli ed alle linee guida in vigore, sono consentite anche le attività delle palestre.

Fiere, convegni, congressi, centri termali

In zona gialla, dal 15 giugno è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere nel rispetto dei protocolli e delle linee guida in vigore per il settore. In vista della riapertura, viene consentito svolgere, anche in data anteriore al 15 giugno, le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Anche per questi eventi fieristici le linee guida, potranno prevedere l’accesso riservato ai soli soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, è altresì consentito svolgere convegni e congressi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di riferimento per il settore.

Infine, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, tornano ad essere consentite anche le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida in vigore per il settore. 

 

Documenti allegati
Circolare del 24 aprile 2021 del Ministero dell'Interno

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