DPCM 14 GENNAIO 2021 E ORDINANZA PROVINCIALE N. 63/2021: ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
Il Governo ha recentemente adottato due importanti provvedimenti recanti disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID 19: si tratta del Decreto Legge n.2/2021 propedeutico al nuovo DPCM 14 gennaio 2021.
 19/01/2021   Tipologia news: Normativa provinciale   Fonte: Nostre elaborazioni
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Il Governo ha recentemente adottato due importanti provvedimenti recanti disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID 19: si tratta del Decreto Legge n.2/2021 propedeutico al nuovo DPCM 14 gennaio 2021.

Il Decreto legge n.2/2021 in particolare proroga al 31 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure di contenimento e prevenzione del contagio.

Nella tarda serata di oggi il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha adottato ulteriore ordinanza n. 63 di data 15.1.2021, a seguito del Dpcm 14 gennaio 2021 e del Decreto -legge 14 gennaio 2021 n.2. L’ordinanza in vigore dal giorno 16 gennaio 2021 e fino al giorno 5 marzo 2021 dispone che dal 16 gennaio 2021 si applica sul territorio provinciale la normativa statale (ovvero DPCM 14.1.2021; D.L. 2/2021) con le ulteriori specificazioni di seguito evidenziate.

Le disposizioni del nuovo DPCM si applicano dalla data del 16 gennaio e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021.

Le misure di contenimento sono state diversificate secondo le tre fasce di rischio già note ovvero: misure comuni per tutto il territorio nazionale (fascia gialla), e misure ulteriori per le Regioni che presentano un maggior rischio (fascia arancione e rossa). Le Regioni con più alto rischio sono inserite nella fascia arancione o rossa con ordinanza del Ministro della salute assunta di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate.

In conseguenza della nuova ordinanza la Provincia di Trento rimane classificata in zona gialla; si riportano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per le imprese associate.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1) 

- Per quanto riguarda gli spostamenti, viene confermato il divieto generale dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo. Restano salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Viene consentito, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;

Viene confermato, inoltre, il divieto nell’ambito del territorio nazionale– introdotto dall’articolo 1, del Decreto Legge 2/2021 - di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

- Viene confermata la possibilità di disporre - per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

- È confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

- Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Fermo restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite se svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni.

- Viene confermata la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

- Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso, e confermato il divieto delle feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, e il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

Relativamente alle sagre, fiere e mercati l’ordinanza n.63 del presidente Fugatti nel confermare le disposizioni del Dpcm, fa salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio; stabilendo che il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento. In questo apposito protocollo anti-Covid19 è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti.

- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; lo svolgimento delle suddette attività deve avvenire nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali. Si conferma, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole, librerie, punti vendita di generi alimentari, cui si aggiungono i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.

Relativamente alle attività del commercio l’ordinanza n.63 del presidente Fugatti dispone altresì:

a) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;

b) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

c) per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;

d) con riferimento agli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, l’ordinanza provinciale, oltre a conferma la chiusura degli stessi nelle giornate festive e prefestive, ad ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole, punti vendita di generi alimentari, precisa che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari

- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano ad essere consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00, con il consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; mentre rimane sempre consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio, la ristorazione con asporto è consentita sino alle 22, ma per i bar (codici ATECO 56.3 bar e altri esercizi simili senza cucina) ed i negozi di commercio al dettaglio di bevande (codici ATECO 47.25 commercio al dettaglio di bevande) l’asporto non può avvenire dopo le ore 18. Rimane sempre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico dopo le ore 18.00.

- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

- Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

- Restano comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

Relativamente alle attività dei servizi di ristorazione l’ordinanza n.63 del presidente Fugatti dispone altresì che relativamente alla attività di ristorazione nonché di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, si applica in toto la normativa nazionale che disciplina le aperture secondo i criteri sopra delineati e con la precisazioni sopra riportate relativamente al DPCM in punto servizio di asporto.

Anche con riferimento alla attività di accoglienza e strutture ricettive, l’ordinanza n. 63 del Presidente Fugatti rinvia alla normativa nazionale che consente l’esercizio dell’attività a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati per prevenire o ridurre il rischio di contagio, con la precisazione che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli del settore in vigore, ovvero, qualora ivi non disciplinate, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera pp) del Dpcm 14 gennaio 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 10 dello stesso Dpcm.

È confermata la chiusura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali fino al 15 febbraio 2021. A partire da tale data, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali con la precisazione, in ordine alla assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.

Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentiti nel rispetto dei relativi protocolli.

 

L’ordinanza n. 63 di data 15.1.2021 del Presidente Fugatti dispone, infine, le seguenti ed ulteriori integrazioni e chiarimenti.

Utilizzo della mascherina

Sul territorio provinciale, in applicazione di quanto disposto dal DPCM, è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti­ contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi : per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; per i bambini di età inferiore ai sei anni; per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni.

Spostamenti

Laddove sussista il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell'ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore.

Qualora sul territorio provinciale diventino operative le misure previste dal DPCM per le cd. "zona arancione" e "zona rossa" (artt. 2 e 3 del Dpcm 14 gennaio 2021), è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all'interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. Ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose.

Qualora sul territorio provinciale diventino operative le misure previste dal DPCM per le cd. "zona arancione" (art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale; a tal fine non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. 

Servizio di buffet

L’ordinanza prevede che questo servizio può essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell'area buffet.

Luoghi di riparo in montagna

L’ordinanza prevede che in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc. ), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta. In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, è disposto che il luogo di riparo debba accogliere gli escursionisti e assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l'esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.

Il mancato rispetto delle disposizioni dei predetti decreti e dell’ordinanza provinciale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

 

Allegati 
DPCM 14 gennaio 2021 | allegati
Ordinanza provinciale n. 63/2021

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