LAVORO: IN VIGORE IL NUOVO PROTOCOLLO ANTI-COVID
Per i clienti delle strutture ricettive la mascherina non è più obbligatoria (dal 1° maggio) Lo stesso vale per ristoranti, palestre, piscine e centri benessere degli alberghi nonché per feste e cerimonie.
 22/06/2022   Tipologia news: Covid-19   Fonte: Nostre elaborazioni
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CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Per i clienti delle strutture ricettive la mascherina non è più obbligatoria (dal 1° maggio) Lo stesso vale per ristoranti, palestre, piscine e centri benessere degli alberghi nonché per feste e cerimonie.

E’ comunque raccomandata in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico (ad esempio è consigliabile che gli ospiti la indossino nel contesto dei buffet, che sono permessi ma che rimangono comunque potenziali momenti di assembramento).

 

 

DIVERTIMENTO / TEMPO LIBERO

Dal 16 giugno non c’è più obbligo di indossarle nei teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, nonché per gli eventi e competizioni sportive al chiuso.

 

MEZZI DI TRASPORTO

Fino al 30 settembre vanno indossate le FFP2 su navi e traghetti, treni (interregionali, Intercity, e Alta Velocità), autobus (locali e interregionali), mezzi di trasporto scolastico. Non sono più obbligatorie sugli aerei.

 

LAVORATORI

 

È stato aggiornato il 30 giugno il Protocollo anti Covid per i luoghi di lavoro privati al chiuso. Si specifica che l’uso della mascherina “rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio”. Il testo del protocollo sarà ridiscusso entro il 31 ottobre.

 

SCHEDA | PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il Protocollo sottoscritto il 30 giugno 2022 tra Governo e parti sociali aggiorna e rinnova i precedenti accordi. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi.

I datori di lavoro sono tenuti ad aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le nuove misure di precauzione per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO


IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE INFORMAZIONE AL LAVORATORE
  • Il divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura); 
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda; 
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;

MODALITÀ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone, pertanto, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.


PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID19, n. 12/2021. 

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DISPONIBILITÀ PER I LAVORATORI DI MASCHERINE FFP2

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 viene ancora considerato fortemente raccomandato quale un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. 

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.


CASI PARTICOLARI DI OBBLIGO USO MASCHERINA SUL LUOGO DI LAVORO

Il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  sulla base delle specifiche mansioni e nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati.


Contingentamento: SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. A questa misura si continua ad applicare la sanificazione e pulizia giornaliera degli spazi e degli strumenti ivi presenti.


GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.


SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022.


LAVORO AGILE

Viene formulato espresso invito a prorogare le misure di lavoro agile soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. 

 

 

 

SCARICA IL PROTOCOLLO AGGIORNATO (30/06/2022)

 

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