GREEN PASS E VERIFICA DELL’IDENTITA’ DA PARTE DEI GESTORI
La verifica dell'identità da parte dei gestori dei locali è discrezionale
 25/08/2021   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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In data 10.8.2021 il Ministero dell’Interno ha promulgato una circolare con la quale ha fornito alcune precisazioni in merito alle “Disposizioni in materia cli verifica delle certificazioni verdi COVID-19”.

Con riferimento alle categorie interessate al controllo del c.d Green pass - tra i quali rientrano i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, nonché i loro delegati, esclusivamente con riferimento al servizio di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso - il Ministero ha precisato che per tali soggetti la verifica che l’avventore sia in possesso del Green pass è un vero e proprio obbligo, per come è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del D.P.C.M. 17.6.2021. 
 

Con la predetta comunicazione il Ministero precisa altresì che, anche ai sensi del citato art. 9-bis del DL n.105/2021, la certificazione verde non è richiesta per i servizi di ristorazione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.

Sul punto verifica dell'identità della persona la circolare precisa che la predetta verifica ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione, ma chiarisce, altresì, che la verifica dell’identità del possessore diviene necessaria nei casi di abuso od elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

Nella comunicazione ministeriale si precisa inoltre che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato D.P.C.M.

 

Nel rammentare che vi è la possibilità di avvalersi di delegati per le predette verifiche, il Ministero precisa che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

 

Infine, la circolare puntualizza che la sanzione per l'accertata non corrispondenza tra possessore e intestatario della certificazione verde è applicabile solo nei confronti

 dell'avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

 

Allegato

 

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