TRENTINO ANCORA ARANCIONE. LA NUOVA ORDINANZA DI FUGATTI
Il governatore conferma ed integra il Dpcm del Governo Draghi
 08/03/2021   Tipologia news: Normativa provinciale   Fonte: Nostre elaborazioni
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In conseguenza dell’ordinanza del Ministro della salute la Provincia di Trento rimane attualmente classificata in zona arancione, ad eccezione del comune di Giovo che, in forza della nota del Presidente Fugatti di data 4.3.2021 è stato classificato in zona rossa (per questo comune si applicano sino al 19 marzo 2021 le misure previste ai punti 24, 25, 26 e 27 dell’ordinanza provinciale n. 63   di data 15.01.2021).

Nella tarda serata di ieri il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha adottato altresì l’ulteriore ordinanza n. 66 di data 5.3.2021 che rimarrà in vigore dal 6 marzo 2021 sino al 6 aprile 2021.

Con l’ordinanza il Presidente conferma l’integralmente la vigenza sul territorio provinciale della normativa statale (ovvero il DPCM 2.3.2021 ), con le ulteriori integrazioni e specificazioni.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni nazionali e provinciali di interesse per le imprese associate.

Misure di prevenzione

Per quanto riguarda le misure di prevenzione, l’ordinanza provinciale conferma le disposizioni nazionali in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro, più precisamente:

a) l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. L’obbligo viene meno solo allorquando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

b) l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Spostamenti

Anche con riferimento agli spostamenti consentiti, l’ordinanza provinciale precisa che laddove sussiste il divieto generale di spostamento tra Regioni e Province autonome, i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’ambito degli spostamenti consentiti secondo le regole del DPCM, possono comunque transitare sul territorio di altra Regione/Provincia autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia autonoma di Trento, a condizioni che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia Autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore.

Con l’ordinanza n. 66, per l’eventualità in cui trovino applicazione sul territorio provinciale le disposizioni del DPCM relative alla zona arancione o alla zona rossa, e laddove all'interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è comunque possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. Ai sensi del Dpcm in vigore, tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione, che può essere compilato anche in sede di controllo in quanto in dotazione delle forze di polizia statali e locali.

Con la medesima ordinanza il Presidente Fugatti ha chiarito che, anche per i comuni trentini aventi tra i 5.000 e 6.000 abitanti (ossia i comuni di Vallelaghi, Mezzocorona, Primiero, San Martino di Castrozza, Ledro e Baselga di Pinè), sono consentiti gli spostamenti da detti comuni per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso il capoluogo di provincia.

Secondo le misure previste dal DPCM per le cd. "zona arancione", è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale; a tal fine non è necessario giustificare lo spostamento oltre il proprio comune. 

Sagre, fiere e mercati

Relativamente alle sagre, fiere e mercati l’ordinanza n.66 del presidente Fugatti nel confermare la disposizioni del DPCM che vieta sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi, fa salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio; stabilendo che il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 17/2010  ) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento. In questo apposito protocollo anti-Covid19 è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti.

Commercio

Per quanto attiene all’attività del commercio, l’ordinanza n.66 del presidente Fugatti dispone:

a) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;

b) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

c) per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi;

d) con riferimento agli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, l’ordinanza provinciale, oltre a conferma la chiusura degli stessi nelle giornate festive e prefestive, ad ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, precisa che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari. 

Attività di ristorazione

In relazione all’attività di ristorazione, il provvedimento provinciale fa salvo quanto previsto dall’art. 27 del DPCM 2.3.2021, ma precisa che la ristorazione e l’attività di somministrazione di pasti e bevandeanche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite sino alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. L’asporto però è consentito solo sino alle ore 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) nonché dal codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande). Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche.

Strutture ricettive

Anche con riferimento alla attività di accoglienza e strutture ricettive, l’ordinanza n. 66 del Presidente Fugatti rinvia alla normativa nazionale che consente l’esercizio dell’attività a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati per prevenire o ridurre il rischio di contagio, con la precisazione che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli del settore in vigore, ovvero, qualora ivi non disciplinate, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Dpcm del 2 marzo 2021 e relativa specifica scheda tecnica "Attività ricettive" riportata nell'allegato 9 dello stesso Dpcm.

Servizio di buffet

Il servizio di buffet, per quanto dispone l’ordinanza provinciale, deve essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell'area buffet.

Luoghi di riparo in montagna

Con riferimento ai luoghi di riparo in montagna, l’ordinanza n. 66 conferma la precedente previsione che in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta. In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, è disposto che il luogo di riparo debba accogliere gli escursionisti e assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l'esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.

Violazioni e sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni dei predetti decreti e dell’ordinanza provinciale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

 

Documenti 

Ordinanza Provincia Autonoma di Trento n. 66

Collegamenti

DPCM 2 marzo 2021

 

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