DPCM 3 DICEMBRE 2020: NUOVE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI
Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra regioni e province autonome. Il 25, 26 dicembre e 1 gennaio vietati anche gli spostamenti tra Comuni
 04/12/2020   Tipologia news: Normativa nazionale   Fonte: Nostre elaborazioni
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Il Governo ha recentemente adottato due importanti provvedimenti recanti disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID 19 per tutto il mese di dicembre 2020 e fino alla conclusione delle Festività Natalizie: si tratta del Decreto Legge n. 158/2020 propedeutico al nuovo DPCM 3 dicembre 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 4 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.

Tra le novità di rilievo introdotte dal decreto legge n. 158/2020 riportiamo: 

  1. l’estensione del limite massimo di vigenza dei DPCM attuativi delle norme emergenziali, dagli attuali trenta a cinquanta giorni; 
  2. le limitazioni agli spostamenti ed in particolare:
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,
  • nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

 IL NUOVO DPCM 

Ferme restando le limitazioni agli spostamenti previste dal decreto legge e riportate nel DPCM, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • vengono ribadite, in quanto prioritarie, le misure protezione finalizzate alla riduzione del contagio ed in particolare: l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l’igiene costante ed accurata delle mani, l’utilizzo corretto delle mascherine che devono essere indossate coprendo naso e bocca; 
  • permane l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. In ogni caso è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  • dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonchè dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 sino alle ore 7.00 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.  
In base al DPCM 3 dicembre 2020 può essere disposta, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Per quanto riguarda le attività economiche, produttive, industriali e commerciali, sono fatte salve le indicazioni e prescrizioni contenute nei relativi protocolli e nelle linee guida, nonché nel protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro.  

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DPCM CHE INTERESSANO LE CATEGORIE ECONOMICHE ASSOCIATE

  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, il tutto nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 e in applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
  • Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali è consentito fino alle 21.00
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (chiusi), gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazione di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole
  • Le attività dei servizi di ristorazione  (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05.00 sino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tutte le attività dei servizi di ristorazione devono essere svolte nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle 18.00 del 31 dicembre e fino alle 7.00 del 1° gennaio la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
  • Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. 
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo. 
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. 
  • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 
  • Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. 
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza. 
  • Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
  • Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentiti nel rispetto dei relativi protocolli. 
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
  • Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalla provincia per prevenire o ridurre il rischio di contagio. 
  • Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali con la precisazione, in ordine alla assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.

Impianti sciistici

Il DPCM conferma la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali. A partire dal 7 gennaio 2021 gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone ed in generale gli assembramenti.

Spostamenti verso zone arancioni e rosse

La nostra provincia, in base ai provvedimenti ministeriali, rimane attualmente in zona gialla.

Si evidenzia che secondo quanto previsto dal DPCM è vietato ogni spostamento dalla nostra zona verso i territori individuati dal Ministero della Salute come zona arancione o zona rossa, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nei territori ricompresi nelle zone rosse e arancioni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del DPCM.

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