NEWS NON PIU' INVIGORE A DECORRERE DAL 1° APRILE, L’ACCESSO ALLE STRUTTURE RICETTIVE E AI SERVIZI DI RISTORAZIONE ALL’APERTO SARÀ CONSENTITO SENZA ESIBIZIONE DI ALCUN TIPO DI CERTIFICAZIONE.
 27/03/2022   Tipologia news: Covid-19   Fonte: Nostre elaborazioni
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Informiamo con la presente, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, che stabilisce che a decorrere dal 1° aprile, l’accesso alle strutture ricettive e ai servizi di ristorazione all’aperto sarà consentito senza esibizione di alcun tipo di certificazione.

Ai soli clienti alloggiati nelle strutture ricettive, sarà altresì consentito accedere, senza esibizione di alcuna certificazione, ai servizi di ristorazione, anche al chiuso, all’interno delle stesse (strutture ricettive). Se però tali servizi di ristorazione al chiuso sono accessibili anche al pubblico esterno, sarà ancora necessaria l'esibizione del green pass base per accedervi (fino al 30 aprile).

Ricordiamo, come più avanti specificato, l’obbligo del cosiddetto green pass rafforzato per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso.


Impiego del green pass base (articolo 6)

GREEN PASS BASE

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi vaccinali e specifiche deroghe;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;

Impiego del GREEN PASS RAFFORZATO (articolo 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5)

Fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale, i lavoratori – compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – al fine di rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) possono utilizzare le mascherine chirurgiche.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

In base all’articolo 5 del nuovo provvedimento che modifica il D.L. 52/2021 (decreto Riaperture) a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi e luoghi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Inoltre, sempre fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra citati e con esclusione delle abitazioni private, sull’intero territorio nazionale;
  • nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Si conferma l’esclusione dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva


Anticipiamo altresì, che a breve saranno aggiornate le misure di sicurezza previste dalle linee guida della conferenza delle regioni, e recepite con ordinanza del 2 dicembre 2021, in scadenza con la fine dello stato di emergenza, attraverso una versione meno restrittiva, che provvederemo a comunicare appena disponibili

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