09/09/2010
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Prevenzione incendi: proroga al 31 dicembre 2010
Grazie alle pressioni di UNAT presso il Ministro Maroni le strutture ricettive avranno più tempo per adeguarsi
21/07/2009

Gentili soci,

abbiamo il piacere di informarvi che il Governo, grazie anche alle continue sollecitazioni di UNAT, ha approvato il Decreto Legge  1.7.2009 n. 78 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1.7.2009) all’interno del quale (art. 9) è prevista la proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio per le strutture alberghiere.  Il provvedimento fissa come nuovo termine  il  31 dicembre 2010.
La proroga è applicabile anche alle aziende che non avevano presentato entro il 30 Giugno 2005 il progetto di adeguamento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, al fine di acquisire il necessario parere di conformità. Tali aziende potranno mettersi in regola presentando tale progetto entro il prossimo 30 agosto 2009 (60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge).


Il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VVF è il documento che attesta la rispondenza dell’intera struttura alle vigenti normative antincendio e consente l’esercizio dell’attività. L’obbligo è sancito dal D.P.R. 12.01.1998 n. 37 che prevede in sintesi le seguenti fasi:

1. Acquisizione del parere di conformità rispetto alle vigenti normative antincendio per l’intera struttura ricettiva, che per le attività esistenti non in regola può essere  richiesto entro il 30 agosto 2009 con la presentazione del progetto di adeguamento al DM 9 aprile 1994 e ss.mm..

2. Al termine dei lavori, eseguiti in conformità del progetto autorizzato dai VVF, presentazione entro il 31 dicembre 2010 della richiesta di sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

I due procedimenti sono disciplinati dal DM 4 maggio 1998 a cui il tecnico abilitato si deve attenere.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato la circolare n° 7349 del 3/07/09 in cui si riafferma l’obbligo, per il rilascio del C.P.I., della presentazione delle documentazioni inerenti le opere eseguite (dichiarazioni di conformità, omologazione dei materiali, dichiarazioni di corretta posa in opera ecc.).

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