INFO E PROTOCOLLI DA APPLICARE PER LE STRUTTURE RICETTIVE |CERIMONIE, BUFFET, CENTRI BENESSERE MINICLUB, PISCINE ETC … INVERNO 2021
Con ordinanza del Ministero della Salute di data 11 giugno 2021, il Trentino è stato classificato zona bianca. Di seguito le principali regole da rispettare.
 01/06/2021   Tipologia news: Normativa provinciale   Fonte: Nostre elaborazioni
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NOVITA' 15 GIUGNO 2021

Con ordinanza n. 75 di data 14 giugno 2021 (allegato 1), il Presidente della Provincia Autonoma di Trento - vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 che classifica la nostra Provincia  in “zona bianca” -  ha disposto sul territorio provinciale, sino al 31 luglio 2021, l’applicazione delle misure di prevenzione previste per la zona bianca ....


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NOVITA' 11 GIUGNO 2021

Con ordinanza del Ministero della Salute di data 11 giugno 2021, il Trentino è stato classificato zona bianca.

Di seguito le principali regole da rispettare. 

Coprifuoco

Con il passaggio del territorio provinciale in zona bianca il coprifuoco non è più in vigore e vengono quindi meno le restrizioni agli spostamenti che, peraltro, saranno eliminate definitivamente su tutto il territorio nazionale dal 21 giugno prossimo. 

Le misure per bar e ristoranti

In zona bianca, all’interno dei locali degli esercizi di ristorazione, fino al 21 giugno 2021, il numero massimo di commensali che potranno sedere contemporaneamente allo stesso tavolo è pari 6. Laddove le persone siano tutte conviventi, il numero potrà essere più ampio. 

A partire dal 22 giugno, il predetto limite non troverà più applicazione. 

Sempre in zona bianca, negli spazi all’aperto, già da ora, non è applicabile alcun limite massimo di capienza dei tavoli. 

Permane l’obbligo del distanziamento di almeno un metro tra tavoli diversi ed il rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida relative alla ristorazione.

Per la consumazione al banco non vi sono limitazioni di orario e dovrà comunque essere assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

Negozi, matrimoni, cerimonie e fiere

In zona bianca ripartono inoltre le seguenti attività:

  • matrimoni e cerimonie

  • fiere; congressi e convegni;

  • piscine al chiuso;

  • centri termali e centri benessere;

  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le attività commerciali, anche all’interno dei centri commerciali, proseguono la loro attività senza limitazioni di orario e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle relative linee guida. 

In zona bianca per la partecipazione ai banchetti nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni, comunioni, ecc.) ed altri eventi analoghi, come specificato dal Ministero della Salute congiuntamente alla Conferenza delle Regioni/Province autonome, si rende necessaria la certificazione verde Covid19 (c.d.green pass), che viene rilasciata dopo la vaccinazione, dopo la guarigione dal Covid19 o dopo esito negativo di un tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore precedenti. 

È consentito organizzare i buffet mediante somministrazione da parte del personale di sala o, in alternativa, con la modalità self-service di prodotti/piatti confezionati in monodose.

Resta ancora chiuse le discoteche, per le quali non è stata fissata una data di apertura. In questo momento le discoteche che svolgono anche servizi di ristorazione possono effettuare soltanto questa tipologia di attività

 


Norme in vigore nel territorio provinciale della Pat di trento che ha adottato l'ordinanza n. 74 di data 31.5.2021

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni provinciali di interesse per il nostro settore:


 

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

Le attività di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio  comprese le attività di somministrazione di pasti e/o bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, secondo i limiti orari esistenti si svolgono nel solo rispetto di quanto previsto in materia di ristorazione dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” 

Il limite di acceso ai tavoli rimane fissato in n. di 4. Se sono conviventi (per esemio padre madre e 4 figli) si può fare un tavolo di 6 persone.


Ricordiamo che con l’ordinanza del 4 giugno corrente anno il Ministero della salute ha stabilito che fino al 21 giugno
  • in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di SEI persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Negli spazi all’aperto, non si applica alcun limite massimo di capienza dei tavoli.
  • In zona gialla nelle attività dei servizi di ristorazione il consumo al tavolo è consentito, sia al chiuso che all’aperto, per un massimo di QUATTRO persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 
  

BUFFET - novità dicembre 2021

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 2 dicembre 2021 . Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». NOVITA’

E’ possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere consentita con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

 

CERIMONIE E FESTE

Dal 15 giugno 2021 sono ammesse le cerimonie (quali matrimoni ed eventi analoghi). In base alle linee Guida valgono le seguenti indicazioni.

▪ Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento.

▪ Mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.

▪ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

▪ Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.

▪ Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti.

▪ È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

▪ Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

▪ È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.

Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.

Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

▪ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 2 dicembre 2021 . Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». NOVITA’

 

 


 

CENTRI BENESSERE 

I centri benessere aperti al pubblico possono aprire visto che la Pat di Trento è in zona  bianca. Stesso vale per le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

NOTA BENE: i centri benessere sia quelli aperti al pubblico che a servizio degli ospiti alloggiati sono aperti e seguono le line guida del 5 agosto 2021 vedi allegato

 

GIOSTRINE MINICLUB E AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a giostrine e zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.

▪ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.

▪ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

▪ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.

▪ Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei

parchi pubblici.

▪ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo.

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PISCINE

Per quanto riguarda le piscine si applicano le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, redatte ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52. Vedi documento allegato qui sotto, pagina 6.

Si può accederemo alle piscine della struttura ricettiva, se presenti, con accessi contingentati, con una frequenza di 4 metri quadrati per persona senza attività natatoria o di 7 metri quadrati. Deve comunque essere garantito dentro l’acqua il distanziamento tra le persone di almeno due metri con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. 

E' obbligatorio il ricambio frequente dell’acqua e la disinfezione, adeguata a prevenire l’esposizione a infezione Covid-19 L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo un’accurata doccia su tutto il corpo. È obbligatorio l’uso della cuffia, è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli è necessario far indossare pannolini contenitivi.

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